Whistleblowing

Segnalazioni di reati o irregolarità nell’ambito del rapporto di lavoro (c.d. Whistleblowing)

 La Legge 179/2017 ha introdotto l’obbligo per tutte le Società di aggiornare e implementare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01, istituendo e regolando un sistema che consenta ai propri lavoratori la possibilità di segnalare eventuali attività illecite di cui gli stessi siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro (c.d. whistleblowing).

 Tale norma - che mira ad incentivare la collaborazione dei lavoratori nella rilevazione di possibili frodi, pericoli o altri seri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa reputazione ed

integrità dell’impresa - introducendo specifiche tutele a favore del segnalante, interviene su un duplice piano:

• imponendo a enti e imprese di creare una procedura organizzativa che consenta a chi ritenga di dover segnalare o denunciare un illecito di agire senza mettere a repentaglio la propria posizione sul piano personale e lavorativo per effetto della segnalazione stessa;

• prevedendo un sistema di garanzie sostanziali e processuali volte a impedire che dalla segnalazione o denuncia possano derivare forme di ritorsione da parte del datore di lavoro.

In adempimento e nel rispetto di quanto sopra, la Società ha individuato nell’ UFFICIO WHISTEBLOWING l’organo deputato alla gestione di tali segnalazioni.

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso i canali informativi indicati:

Canale 1: email whistleblowing@ctrsrl.com, che garantisce, ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 24/2023, la riservatezza dell'identità del segnalante, del soggetto segnalato ovvero menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ad essa eventualmente allegata.

Canale 2: posta ordinaria, indirizzata C.T.R. SRL - UFFICIO WHISTLEBLOWING, via Pierre de Coubertin n. 30  – 85100 Potenza, con indicazione di non aprire la busta;

Canale 3: le segnalazioni all’UFFICIO WHISTLEBLOWING potranno essere effettuate anche in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il destinatario della segnalazione agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l’identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’organizzazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni condotta ritorsiva commessa ai danni del segnalante o comunque volta a violare le misure di

tutela del segnalante e posta in essere dagli organi direttivi o da soggetti che operano per il conto

dell’organizzazione è sanzionata.

È parimenti sanzionata la condotta di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino

infondate.